Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
1. Uguaglianza Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio – economiche. 2. Imparzialità e regolarità I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri d’obiettività ed equità, aperti ad una imparziale collaborazione con tutti gli Enti presenti sul territorio. »