Ultima modifica: 10 Gennaio 2017

Regolamento di rete

REGOLAMENTO

PER UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE DELLA RETE

 

Art.1 Premessa

Il nostro istituto favorisce lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali per integrare i tradizionali processi di insegnamento-apprendimento con l’uso di metodologie innovative e strumenti tecnologici che possano offrire opportunità e modalità diverse, ma altrettanto efficaci, per conseguire specifici obiettivi formativi.

Internet offre agli studenti e agli insegnanti una vasta scelta di risorse e di opportunità di dati, documenti e informazioni, possibilità di produzione pubblicazione e scambio di materiali. Per gli studenti e gli insegnanti l’accesso alla rete web a scuola, nel rispetto delle disposizioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca che vietano l’uso in classe di telefoni cellulari e dispositivi elettronici, è un privilegio e un diritto.

La scuola limita l’accesso ad Internet mediante un filtro per la navigazione, implementato dal firewall di rete, e tutte le attività in rete vengono adeguatamente monitorate e tracciate nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy. Il filtro potrebbe non eliminare tutti i rischi perché è possibile commettere eventuali errori o riscontrare tentativi o attività illegali anche su siti leciti e perché gli studenti possono collegarsi in Internet senza filtri di protezione sia da casa sia dal proprio cellulare.

Per questi motivi i docenti hanno la responsabilità di guidare gli studenti durante le attività online, di stabilire obiettivi ben chiari nell’uso di Internet, evidenziando le opportunità e i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica, e devono adoperarsi per sensibilizzare ed educare gli studenti all’uso accettabile e responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione, secondo le regole di buon comportamento – che vengono identificate con il nome di Netiquette 2.0 – basate sui principi di collaborazione e di condivisione diretta degli utenti di Internet e dei suoi servizi.

Il presente Regolamento per l’uso accettabile e responsabile della Rete della scuola, deliberato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, è pubblicato sul sito ufficiale della scuola www.iisforlimpopoli.edu.it e viene sottoscritto dai docenti, dagli studenti e dai genitori.

Tutti gli utenti della rete Internet di istituto devono rispettare scrupolosamente questo Regolamento, le leggi vigenti in materia di diritto d’autore e di tutela della privacy, nonché conoscere e rispettare le specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione telematica, nel quadro delle disposizioni generali di legge a tutela del rispetto della persona e della collettività.

Art. 2

Principi generali

  1. Internet favorisce la libertà di espressione: quando si entra a far parte di una community o di un servizio dove interagiscono più utenti possono essere riscontrati eventuali abusi da segnalare perché palesemente impropri o illeciti, da distinguere da tutti quei contenuti con i quali semplicemente non si è d’accordo o non piacciono.

  2. Quando si inizia a navigare tra i servizi dei Social Network e le applicazioni web tipo YouTube, Facebook, Netlog, ecc. bisogna informarsi subito su quali sono i diritti e i doveri dell’utente, leggere il regolamento, tenersi aggiornati esplorando i siti informativi e istituzionali che affrontano queste tematiche.

  3. Se si condividono informazioni personali, bisogna farlo scegliendo con particolare attenzione che cosa rendere pubblico e cosa rendere privato, scegliendo con cautela le amicizie con cui accrescere la propria rete e i gruppi a cui aderire e proteggendo la propria identità digitale con password complesse, usando una domanda di recupero password dalla risposta non banale.

  4. Se si condividono elementi multimediali o informazioni che riguardano più persone è necessario avere il permesso di ciascun utente coinvolto prima di effettuare la pubblicazione. Non bisogna pubblicare su YouTube video girati di nascosto e dove sono presenti persone la cui immagine è stata filmata senza averne avuto il relativo consenso.

  5. Bisogna contribuire a rendere il Web un luogo sicuro, pertanto ogni volta che un utente commette involontariamente un abuso o un errore, pubblicando materiale illecito, non idoneo o offensivo, bisogna contattarlo e fornire spiegazioni relative alle regole, diffondendo così i principi della sicurezza.

  6. Ogni abuso subito o rilevato nella navigazione deve essere segnalato tramite i canali e gli strumenti offerti dal servizio indicando in modo semplice i riferimenti per ottenere tempestivamente la rimozione del contenuto (abuso, data, ora, utenti e servizio coinvolti). Tutti i social network garantiscono la possibilità di segnalare materiale inopportuno mediante semplici operazioni da compiere direttamente sul sito. Prima di trasformare un incidente o una “bravata” in una denuncia alle autorità competenti avvalersi della modalità di segnalazione che non obbliga le parti in causa a conseguenze penali e giudiziarie che possono durare anche anni.

Art. 3

Comportamenti nelle relazioni tra persone di pari livello (rapporto 1 a 1)

  1. All’interno dei social network si instaurano tante relazioni tra singoli utenti, non veicolate o controllate da intermediari, chiamati rapporti di pari livello. E’ importante fare attenzione a quali informazioni vengono fornite in questo contesto, evitando di condividere dati personali e di contatto, come numeri di telefono o indirizzi, che nella vita reale non si darebbero a persone che non sono degne di fiducia.

  2. Bisogna evitare di scambiare file con utenti di cui non ci si può fidare e in ogni caso, anche quando si conosce l’interlocutore, è necessario verificare sempre l’origine dei file ed effettuarne un controllo con un antivirus aggiornato.

  3. Se durante una chat, un forum o in una qualsiasi discussione online, l’interlocutore diviene volgare, offensivo o minaccioso, si deve evitare di fomentarlo, ignorandolo e abbandonando la conversazione.

  4. Quando si riscontra un comportamento riconducibile ad un illecito durante una conversazione privata (stalking, cyberbullismo, ecc.) l’utente può sfruttare gli appositi sistemi di reportistica degli abusi predisposti all’interno del servizio, segnalando tempestivamente il nickname che ha perpetrato l’abuso. In questi casi può essere utile abbandonare non soltanto la conversazione ma anche il profilo personale creandone uno nuovo.

  5. Quando si fa uso di file-sharing P2P è importante evitare di scaricare dei file che possono essere considerati illegali e protetti dal diritto di autore. Bisogna inoltre fare attenzione a non aprire mai file sospetti, verificandone la bontà con un antivirus aggiornato. La maggior parte dei programmi P2P contiene spyware e malware, software malevoli in grado di compromettere seriamente la sicurezza del computer che si sta usando. Per motivi di sicurezza l’uso di questi sistemi a scuola è vietato.

  6. I sistemi di messaggistica dei Social Network hanno le stesse regole della posta elettronica quindi è necessario preservare la privacy di tutti, cancellando il mittente o i vari destinatari quando si invia un messaggio a più destinatari che non si conoscono tra loro, evitare di mandare messaggi spam o catene di messaggi, o perpetrare qualunque tipo di abuso usando i messaggi elettronici.

  7. Quando si scambiano contenuti multimediali o si pubblicano video con colonna sonora o musica bisogna essere sicuri di averne il diritto d’uso e di non utilizzare alcun file coperto da copyright.

Art. 4

Contenuti generati dagli utenti (rapporto 1 a n)

1. I contenuti pubblicati sulle applicazioni web dei Social Network hanno diversi livelli di visibilità, per esempio singoli utenti o tutti gli utenti della rete, che devono sempre essere tenuti a mente dando a ciascun contributo i corretti livelli di privacy. Pertanto quando si

inizia a pubblicare materiale in una community bisogna imparare ad utilizzare correttamente le funzioni per l’impostazione dei livelli di privacy.

  1. Dal momento che ciò che viene pubblicato su un Social Network è persistente e spesso non è facile da cancellare (ne rimane sempre una traccia), bisogna evitare di contribuire con materiale che in futuro non si vorrebbe veder pubblicato.

  2. Quando si contribuisce con del materiale in ambiente condiviso, l’utente è tenuto ad essere coerente con il contesto e le regole di fatto della community, evitando di pubblicare materiale inadeguato e che potrebbe risultare fuori contesto: ci sono momenti e luoghi virtuali per parlare di qualsiasi tema nel rispetto, sempre e in ogni caso, dei propri interlocutori.

  3. Se si usa un nuovo servizio messo a disposizione dal Social network bisogna informarsi su quali sono gli strumenti per segnalare materiali e comportamenti non idonei e quali sono le modalità corrette per farlo.

  4. Se un contenuto viene moderato e non è più visibile online, probabilmente è non idoneo. Modificare il linguaggio e controllare se il punto dove lo si è pubblicato è davvero il posto migliore per quello specifico contenuto.

  5. Quando si fa uso di etichette per catalogare un contenuto/utente (TAG) bisogna assicurarsi che sia coerente con il contenuto o che indichi la persona corretta; quando il TAG riguarda una persona sarebbe opportuno contattarla preventivamente per ottenere il consenso a collegare l’identità della persona al contenuto.

Art. 5

La gestione delle relazioni sociali – Communities (rapporto n a n)

  1. Le relazioni sociali che si sviluppano all’interno di un Social Network sono simili a quelle reali: deve essere gestita la fiducia verso i propri contatti proprio come accade nella realtà. Bisogna aggiungere alla propria rete di amici solo le persone che hanno in vari modi dimostrato di essere affidabili, con cui si è a proprio agio e di cui siamo a conoscenza della reale identità. Inoltre conviene gestire la propria privacy quando si aggiungono persone su cui si hanno dubbi o non si conoscono affatto.

  2. Se si instaura un’amicizia virtuale con persone di cui non si conosce la reale identità, bisogna evitare di condividere contatti e dati personali e contenuti privati, soprattutto se riguardano terze persone.

  3. La rete sociale non è facile da controllare, quindi bisogna tenere sempre a mente che “gli amici degli amici” o di componenti del proprio “network” sono molti e spesso hanno modo, nonostante siano sconosciuti, di avere accesso alle informazioni e ai contenuti personali.

  4. Se si ha accesso alle comunicazioni private di altri utenti, per esempio perché l’utente ha impostato male i livelli di privacy, bisogna notificarli all’utente ed evitare di leggere i messaggi privati.

  5. La reputazione digitale è persistente e si diffonde velocemente pertanto non bisogna mai diffamare le persone, soprattutto se le stesse non sono presenti sul Social Network e non possono accorgersi del danno subito.

Art. 6

Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell’ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico

  • Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi “fisiche” o logiche poste a protezione di quest’ultimo (art. 615 ter Codice Penale).

  • Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

  • L’art. 615 quinquies del Codice Penale punisce “chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’interruzione totale o parziale, l’alterazione del suo funzionamento”; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

  • Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso messanger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

Danneggiamento informatico

– Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L’oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

– Questo particolare reato è disciplinato dall’art. 615 quater Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.

  • Commette questo reato colui che si “procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo” (art. 615 quater Codice Penale).

  • E’ considerato reato anche quando l’informazione viene carpita in modo fraudolento con “inganni” verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la “digitazione” di tali codici.

  • Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, al messanger o al profilo di amici e compagni.

Frode telematica

  • Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” (art. 640 ter Codice Penale).

  • Il profitto può anche “non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale” (art. 640 ter Codice Penale).

  • Il reato do frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l’accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

Reati non informatici

Ingiuria

  • Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria.

  • Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

Diffamazione

  • Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all’interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale).

  • Aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come l’inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto.

  • La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di “contatti” di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

Minacce e molestie

– Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).

  • Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a “fare, tollerare, omettere qualche cosa” (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).

  • Sull’onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di “molestie e disturbo alle persone”, disciplinato dall’art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

Violazione dei diritti di autore

  • La Legge 159/1993 sottolinea all’art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

Art. 7

Operazioni non autorizzate sulla rete della scuola

E’ vietato installare programmi non autorizzati su tutte le postazioni informatiche della scuola. Qualora fosse necessario, solo ed esclusivamente per fini didattici e non per scopi personali, installare software non in dotazione alla scuola, l’interessato dovrà produrre apposita richiesta motivata direttamente al Dirigente Scolastico. Solo dopo la relativa autorizzazione si potrà procedere all’installazione del software.

 

Art. 8

Sanzioni

A fronte di violazioni del Regolamento, la scuola, su valutazione del responsabile di laboratorio e/o del coordinatore di classe e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire l’accesso dell’utente a Internet per un certo periodo di tempo, rapportato alla gravità del fatto.

La violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, daranno luogo alla richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente operante ed affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, azioni civili per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato all’Autorità Giudiziaria.

Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente sarà compito del Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti.